Art. 1

In vigore dal 23 ott 2012
Alle condizioni stabilite nella presente decisione è concessa la deroga richiesta dal Regno di Danimarca con lettera del 20 giugno 2012, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto nella direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a).
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