Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 ott 2012
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«allevamento di bovini»: un’azienda con più di tre capi di bestiame, nella quale almeno due terzi dei capi siano bovini;
b)
«praticoltura», una zona destinata a praticoltura in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a quattro anni);
c)
«coltura intercalata da praticoltura»: cereali insilati, mais e/o orzo primaverile insilati, da intercalare prima del raccolto (mais) o dopo il raccolto con prati che fungeranno da colture miglioratrici intercalate per la ritenzione biologica dell’azoto residuo durante l’inverno;
d)
«barbabietole»: barbabietole destinate a foraggio;
e)
«colture con grado elevato di assorbimento di azoto e stagioni di crescita prolungate»: praticoltura, colture miglioratrici intercalate da praticoltura o coltura di barbabietole e altre colture intercalate da praticoltura;
f)
«profilo del suolo»: lo strato di suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che non sia inferiore il livello medio più elevato delle acque sotterranee, nel qual caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee;
g)
«strato arabile»: i 30 cm superiori del terreno agricolo in cui si esegue l’analisi del suolo al fine di garantire una fertilizzazione accurata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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