Art. 1

In vigore dal 13 ago 2012
1.   Sono approvati i piani di campionamento di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Irlanda, Lituania, Polonia, Finlandia e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca. 2.   Sono approvati i piani di campionamento di cui all’articolo 60, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio. 3.   Sono approvati i piani di controllo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Estonia, Irlanda, Polonia, Finlandia e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio dello Stato membro interessato.
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Art. 1 Decisione (UE) 2012/474 — Testo vigente | Portale Normativo