Art. 1
In vigore dal 13 ago 2012
1. Sono approvati i piani di campionamento di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Irlanda, Lituania, Polonia, Finlandia e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca.
2. Sono approvati i piani di campionamento di cui all’articolo 60, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio.
3. Sono approvati i piani di controllo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Estonia, Irlanda, Polonia, Finlandia e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio dello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:474:oj#art-1