Art. 2
In vigore dal 16 lug 2012
La persona elencata nell’allegato della presente decisione è aggiunta all’elenco delle persone riportato nella sezione I dell’allegato della decisione 2010/231/PESC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:388:oj#art-2