Art. 1

In vigore dal 16 lug 2012
Nella decisione 2010/231/PESC è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 bis 1.   È vietata l’importazione diretta o indiretta, l’acquisto o il trasporto di carbone di legna dalla Somalia, sia esso originario della Somalia o meno. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di carbone di legna dalla Somalia.».
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