Art. 1
In vigore dal 16 lug 2012
Nella decisione 2010/231/PESC è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 1 bis
1. È vietata l’importazione diretta o indiretta, l’acquisto o il trasporto di carbone di legna dalla Somalia, sia esso originario della Somalia o meno.
L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dalla presente disposizione.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all’importazione, all’acquisto o al trasporto di carbone di legna dalla Somalia.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2012:388:oj#art-1