Art. 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

In vigore dal 28 giu 2012
Monitoraggio degli effetti ambientali 1.   Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h) dell’allegato. 2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, ai sensi della decisione 2009/770/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:347:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Monitoraggio degli effetti ambientali (Art. 4 Decisione (UE) 2012/347) — Testo vigente | Portale Normativo