Art. 4 · Monitoraggio degli effetti ambientali

Art. 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

In vigore dal 28 giu 2012
Monitoraggio degli effetti ambientali 1.   Il titolare dell’autorizzazione deve garantire l’adozione e l’esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto alla lettera h) dell’allegato. 2.   Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, ai sensi della decisione 2009/770/CE.
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