Art. 2
In vigore dal 22 giu 2012
1. Alla Repubblica francese è concessa fino al 31 dicembre 2012 una deroga all’obbligo di trasmettere statistiche sugli olivi.
2. La deroga è concessa per l’anno di riferimento 2012.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:337:oj#art-2