Art. 1
In vigore dal 22 giu 2012
1. Alla Repubblica federale di Germania è concessa fino al 31 dicembre 2012 una deroga all’obbligo di trasmettere statistiche sulle colture permanenti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a l), del regolamento (UE) n. 1337/2011.
2. La deroga è concessa per l’anno di riferimento 2012.
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