Art. 7
Personale
In vigore dal 18 giu 2012
Personale
1. L’EUAVSEC Sud Sudan è costituita principalmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). Ogni Stato membro o istituzione dell’Unione o il SEAE sostengono i costi connessi a ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Lo Stato o l’istituzione dell’Unione o il SEAE, qualora abbiano distaccato un membro del personale, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano, nonché per proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente distaccato.
3. L’EUAVSEC Sud Sudan assume personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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