Art. 5
In vigore dal 31 mag 2012
1. Una denominazione protetta a norma dell’appendice 1 dell’allegato XIII (Elenchi delle indicazioni geografiche) dell’accordo può essere utilizzata da ogni operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.
2. Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione provvedono a far rispettare la protezione di cui all’articolo 210 dell’accordo, anche su richiesta di una parte interessata.
Storico versioni
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