Art. 3

In vigore dal 31 mag 2012
1.   L’Unione applica in via provvisoria l’accordo, ad eccezione dell’, dell’articolo 202, paragrafo 1, e degli articoli 291 e 292, come previsto dall’articolo 330, paragrafo 3, dell’accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. 2.   Al fine di determinare la data di applicazione provvisoria dell’accordo, il Consiglio fissa la data entro la quale la notifica di cui all’articolo 330, paragrafo 3, dello stesso deve essere trasmessa alla Colombia e al Perù. Tale notifica include i riferimenti alle disposizioni che non possono essere provvisoriamente applicate. 3.   La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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Art. 3 Decisione (UE) 2012/735 — Testo vigente | Portale Normativo