Art. 5

In vigore dal 31 mag 2012
1.   La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, segnatamente in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza. 2.   Le misure di cui all', paragrafo 1, lettera b) e all', sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.
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Art. 5 Decisione (UE) 2012/285 — Testo vigente | Portale Normativo