Art. 1

In vigore dal 31 mag 2012
1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio: a) alle persone elencate nell'allegato dell'UNSCR 2048 (2012) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito ai sensi del punto 9 dell'UNSCR 2048 (2012) («comitato»), in conformità del punto 6 dell'UNSCR 2048 (2012), elencate nell'allegato I; b) alle persone non coperte dall'allegato I che intraprendono o sostengono atti che minaccino la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e alle persone a esse associate, elencate nell'allegato II. 2.   Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini. 3.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato stabilisce che: a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nella Repubblica di Guinea-Bissau e di stabilità nella regione. 4.   Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario. 5.   Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente: a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale; b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di tale organizzazione; c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia. 6.   Si considera che il paragrafo 5 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 7.   Il Consiglio è debitamente informato di tutti i casi in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 5 o 6. 8.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b) allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si sviluppi un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nella Repubblica di Guinea-Bissau. 9.   Lo Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 8, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può comunque decidere di concedere la deroga proposta. 10.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 5, 6, 8 e 9, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
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