Art. 4
In vigore dal 14 mag 2012
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo, a norma dell’articolo 26 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità (5), ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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