Art. 3
In vigore dal 14 mag 2012
Nel comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 19 dell’accordo, l’Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto di attuazione in quanto membri della delegazione dell’Unione.
Storico versioni
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