Art. 7

Determinazione dei periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione che producono calore utilizzando valori soglia di carico

In vigore dal 7 mag 2012
Determinazione dei periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione che producono calore utilizzando valori soglia di carico 1.   Per impianti di combustione che producono calore, il periodo di avvio si ritiene terminato quando l’impianto raggiunge il carico minimo di avvio per la produzione a regime e il calore può essere fornito in maniera sicura e affidabile a una rete di distribuzione, a un accumulatore di calore oppure usato direttamente in un sito industriale locale. 2.   Il periodo di arresto si ritiene iniziato dopo che l’impianto ha raggiunto il carico minimo di arresto per la produzione a regime e nel momento in cui il calore non può più essere fornito in maniera sicura e affidabile a una rete o usato direttamente in un sito industriale locale. 3.   I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto per impianti di combustione che producono calore e che vanno inclusi nell’autorizzazione dell’impianto corrispondono a una percentuale fissa della potenza termica stimata dell’impianto di combustione. 4.   I periodi in cui gli impianti che producono calore scaldano un accumulatore o un serbatoio senza esportare calore sono da considerarsi come ore operative e non come periodi di avvio o di arresto.
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Determinazione dei periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione che producono calore utilizzando valori soglia di carico (Art. 7 Decisione (UE) 2012/249) — Testo vigente | Portale Normativo