Art. 6
Determinazione dei periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione che producono o forniscono energia per trasmissioni meccaniche utilizzando valori soglia di carico
In vigore dal 7 mag 2012
Determinazione dei periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione che producono o forniscono energia per trasmissioni meccaniche utilizzando valori soglia di carico
1. Per impianti di combustione che producono elettricità e per impianti di combustione per trasmissioni meccaniche, la fine del periodo di avvio corrisponde al momento in cui l’impianto raggiunge il carico minimo di avvio per la produzione a regime.
2. Il periodo di arresto si considera iniziato nel momento in cui comincia l’arresto della fornitura di combustibile in seguito al raggiungimento del momento di carico minimo di arresto per il funzionamento a regime a partire da cui l’elettricità prodotta non è più disponibile per sistema di reti o l’energia meccanica non è più utilizzabile per il carico meccanico.
3. I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto per impianti di combustione che producono elettricità, e che vanno inclusi nell’autorizzazione dell’impianto, corrispondono a una percentuale fissa dell’energia elettrica stimata dell’impianto di combustione.
4. I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto per impianti di combustione per trasmissioni meccaniche e che vanno inclusi nell’autorizzazione dell’impianto corrispondono a una percentuale fissa della potenza meccanica dell’impianto di combustione.
Storico versioni
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