Art. 4

In vigore dal 23 apr 2012
Le autorità doganali dello Swaziland adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’. Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati dalle suddette autorità in relazione ai prodotti di cui all’ recano un riferimento alla presente decisione. Prima della fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità competenti dello Swaziland trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d’ordine di detti certificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:213:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Decisione (UE) 2012/213 — Testo vigente | Portale Normativo