Art. 2

In vigore dal 23 apr 2012
La deroga di cui all’ riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dallo Swaziland e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
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