Art. 1

In vigore dal 23 mar 2012
All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3.   Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 30 settembre 2012. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina dette misure restrittive.".
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