Art. 1
In vigore dal 23 mar 2012
All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 30 settembre 2012. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina dette misure restrittive.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2012:170(1):oj#art-1