Art. 10

Negoziati internazionali

In vigore dal 14 mar 2012
Negoziati internazionali 1.   Nei negoziati internazionali riguardanti lo spettro radio si applicano i seguenti principi: a) se l'oggetto dei negoziati internazionali rientra nella competenza dell'Unione, la posizione dell'Unione è stabilita in conformità del diritto dell'Unione; b) se l'oggetto dei negoziati internazionali rientra in parte nella competenza dell'Unione e in parte in quella degli Stati membri, l'Unione e gli Stati membri cercano di stabilire una posizione comune conformemente a quanto prescritto dal principio di leale collaborazione. Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera b), l'Unione e gli Stati membri cooperano conformemente al principio di unità della rappresentanza internazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri. 2.   L'Unione assiste gli Stati membri che ne fanno richiesta fornendo loro un sostegno giuridico, politico e tecnico per risolvere i problemi inerenti al coordinamento dello spettro radio con i paesi limitrofi dell'Unione, compresi i paesi candidati e in via di adesione, in modo tale che gli Stati membri in questione possano rispettare gli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione. Nel fornire tale assistenza, l'Unione si serve di tutti i suoi poteri giuridici e politici per promuovere l'attuazione delle politiche dell'Unione. L'Unione sostiene inoltre gli sforzi dei paesi terzi per attuare una gestione dello spettro radio che sia compatibile con quella dell'Unione, in modo da tutelare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di spettro radio. 3.   Quando conducono trattative bilaterali o multilaterali con paesi terzi, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi loro incombenti in base al diritto dell'Unione. Quando firmano o accettano in altro modo eventuali obblighi internazionali nel settore dello spettro radio, gli Stati membri accompagnano alla loro firma o a qualsiasi altro atto di accettazione una dichiarazione congiunta nella quale precisano che attueranno detti accordi o impegni internazionali conformemente agli obblighi loro incombenti in base al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Negoziati internazionali (Art. 10 Decisione (UE) 2012/243) — Testo vigente | Portale Normativo