Art. 8
Esigenze in materia di spettro radio di altre politiche specifiche dell'Unione
In vigore dal 14 mar 2012
Esigenze in materia di spettro radio di altre politiche specifiche dell'Unione
1. Gli Stati membri e la Commissione vigilano sulla disponibilità dello spettro radio e sulla protezione delle frequenze radio necessarie per la sorveglianza dell'atmosfera e della superficie della terra, per consentire lo sviluppo e lo sfruttamento delle applicazioni spaziali e il miglioramento dei sistemi di trasporto, in particolare per il sistema mondiale di navigazione civile via satellite istituito dal programma Galileo (17), per il programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) (18) e per i sistemi intelligenti di sicurezza e gestione dei trasporti.
2. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, esegue studi sul risparmio di energia nell'uso dello spettro radio al fine di contribuire all'attuazione di una politica a bassa emissione di carbonio, economizzando l'energia nell'uso dello spettro radio, e prende in considerazione la possibilità di mettere a disposizione spettro radio per le tecnologie senza fili che possano aumentare il risparmio di energia e l'efficienza di altre reti di distribuzione quali l'approvvigionamento idrico, comprese le reti intelligenti di distribuzione dell'energia e i sistemi di misurazione intelligenti.
3. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, cerca di garantire la messa a disposizione di sufficiente spettro radio, in condizioni armonizzate, per sostenere lo sviluppo di servizi legati alla sicurezza e la libera circolazione dei dispositivi pertinenti, nonché lo sviluppo di soluzioni innovative interoperabili nel settore dell'incolumità e protezione pubblica, della protezione civile e dei soccorsi d'urgenza.
4. Gli Stati membri e la Commissione collaborano con la comunità scientifica e accademica per individuare un certo numero di iniziative di ricerca e di sviluppo e di applicazioni innovative che possono avere un'incidenza socioeconomica rilevante e/o un potenziale per gli investimenti e tengono conto delle esigenze in materia di spettro radio di tali applicazioni e, se necessario, prendono in esame l'assegnazione di sufficiente spettro radio per tali applicazioni in condizioni tecniche armonizzate e con il minore onere amministrativo possibile.
5. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, cercano di garantire le bande di frequenza necessarie per la realizzazione di programmi e eventi speciali, conformemente agli obiettivi dell'Unione di migliorare l’integrazione del mercato interno e l’accesso alla cultura.
6. Gli Stati membri e la Commissione cercano di assicurare la disponibilità di spettro per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) e le altre tecnologie di comunicazione senza fili legate all'Internet degli oggetti (IoT) e cooperano per favorire l'elaborazione di norme e l'armonizzazione dell’assegnazione dello spettro radio per le comunicazioni IoT negli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:243(2):oj#art-8