Art. 1

Obiettivo e ambito di applicazione

In vigore dal 14 mar 2012
Obiettivo e ambito di applicazione 1.   La presente decisione istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per garantire il funzionamento del mercato interno nei settori della politica dell'Unione che riguardano l'uso dello spettro radio, come le politiche in materia di comunicazioni elettroniche, di ricerca, di sviluppo tecnologico e spazio, di trasporti, di energia e di audiovisivo. La presente decisione non riguarda la disponibilità sufficiente di spettro radio per altri settori della politica dell'Unione, quali la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofe, e la politica di sicurezza e di difesa comune. 2.   La presente decisione non pregiudica il diritto vigente dell'Unione, in particolare le direttive 1999/5/CE, 2002/20/CE e 2002/21/CE e fatto salvo l' della presente decisione, la decisione n. 676/2002/CE nonché le misure adottate a livello nazionale, in osservanza del diritto dell'Unione. 3.   La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello nazionale, in piena conformità del diritto dell'Unione, che perseguono obiettivi di interesse generale, in particolare quelle relative alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica degli audiovisivi. La presente decisione non pregiudica il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il proprio spettro radio per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. Qualora la presente decisione o misure adottate in virtù di essa per le bande di frequenza specificate all' riguardino lo spettro radio utilizzato da uno Stato membro esclusivamente e direttamente a fini di pubblica sicurezza o di difesa, lo Stato membro può continuare, nella misura necessaria, a usare tale banda di frequenza a fini di pubblica sicurezza e di difesa fino a quando i sistemi esistenti nella banda alla data di entrata in vigore della presente decisione o di una misura adottata in virtù di essa, rispettivamente, non siano stati gradualmente aboliti. Tale Stato membro notifica debitamente alla Commissione la propria decisione.
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