Art. 6
Spettro radio per comunicazioni a banda larga senza fili
In vigore dal 14 mar 2012
Spettro radio per comunicazioni a banda larga senza fili
1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le misure necessarie per garantire la disponibilità di spettro radio sufficiente per copertura e capacità all'interno dell'Unione, al fine di consentire all'Unione di disporre della banda larga più veloce al mondo, affinché le applicazioni senza fili e il ruolo guida europeo nei nuovi servizi possano contribuire efficacemente alla crescita economica e alla realizzazione dell'obiettivo dell'accesso ad una velocità della banda larga di almeno 30 Mbps entro il 2020 per tutti cittadini.
2. Al fine di promuovere una più ampia disponibilità dei servizi a banda larga senza fili a vantaggio dei cittadini e dei consumatori dell'Unione, gli Stati membri rendono disponibili le bande designate dalle decisioni 2008/411/CE (3,4-3,8 GHz), 2008/477/CE (2,5-2,69 GHz) e 2009/766/CE (900-1 800 MHz) nei termini e alle condizioni specificati in tali decisioni. Fatta salva la domanda del mercato, gli Stati membri completano il processo di autorizzazione entro il 31 dicembre 2012, senza pregiudicare la disponibilità di servizi esistenti e a condizioni che consentano ai consumatori di accedere facilmente ai servizi a banda larga senza fili.
3. Gli Stati membri favoriscono il costante aggiornamento, da parte dei fornitori di comunicazioni elettroniche, delle loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro radio in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.
4. Entro il 1o gennaio 2013 gli Stati membri completano la procedura di autorizzazione per consentire l'uso della banda 800 MHz per i servizi di comunicazione elettronica. La Commissione concede deroghe specifiche fino al 31 dicembre 2015 per gli Stati membri in cui circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale o problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze renderebbero impossibile la disponibilità della banda, su richiesta debitamente motivata dello Stato membro in questione.
Qualora uno Stato membro continui ad avere con uno o più paesi, compresi i paesi candidati o in via di adesione, problemi accertati di coordinamento transfrontaliero delle frequenze tali da impedire la disponibilità della banda da 800 MHz dopo il 31 dicembre 2015, la Commissione concede deroghe eccezionali su base annuale fino al superamento di tali problemi.
Gli Stati membri cui sia stata concessa una deroga ai sensi del primo o del secondo comma, garantiscono che l'uso della banda da 800 MHz non impedisca la disponibilità di tale banda per i servizi di comunicazione elettronica diversi dalla radiodiffusione negli Stati membri limitrofi.
Il presente paragrafo si applica anche ai problemi di coordinamento dello spettro radio nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.
5. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, sottopongono a costante monitoraggio le esigenze in materia di capacità per i servizi di banda larga senza fili. Sulla base dei risultati dell'analisi di cui all', paragrafo 4, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1o gennaio 2015, in merito alla necessità di misure intese ad armonizzare ulteriori bande di frequenza.
Gli Stati membri possono garantire, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione, che il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro radio sia adeguatamente indennizzato conformemente al diritto nazionale.
6. Ove opportuno, gli Stati membri promuovono, in cooperazione con la Commissione, l'accesso ai servizi a banda larga che utilizzano la banda 800 MHz in zone remote e scarsamente popolate. In questo modo gli Stati membri valutano le modalità e, ove opportuno, adottano misure tecniche e regolamentari per garantire che la liberazione della banda da 800 MHz non incida negativamente sugli utenti dei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali.
7. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, valuta la giustificazione e la fattibilità di un'estensione dell'assegnazione di spettro radio senza licenza ai sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza.
8. Gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto dei diritti d'uso dello spettro radio per le bande armonizzate da 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1 710-1 785 MHz, 1 805-1 880 MHz, 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz, 2 110-2 170 MHz, 2,5-2,69 GHz e 3,4-3,8 GHz.
9. Al fine di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a servizi digitali avanzati, inclusa la banda larga, in particolare in zone periferiche e scarsamente popolate, gli Stati membri e la Commissione possono valutare la disponibilità di una porzione dello spettro radio sufficiente per la fornitura di servizi via satellite a banda larga che permetta l'accesso a Internet.
10. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, esaminano la possibilità di diffondere la disponibilità e l'uso di picocelle e femtocelle. Essi tengono pienamente conto delle potenzialità di tali stazioni base cellulari e dell'utilizzo condiviso e senza licenza dello spettro radio di fungere da base per le reti a maglie senza fili, che possono svolgere un ruolo fondamentale nel colmare il divario digitale.
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