Art. 2

Importazioni di sperma

In vigore dal 1 mar 2012
Importazioni di sperma 1.   Gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) proviene da un paese terzo, o parte di un paese terzo, elencato nell’allegato I; b) proviene da un centro di raccolta dello sperma figurante nell’elenco conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE; c) è accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 1, e compilato conformemente alle note esplicative contenute in tale allegato, parte 2; d) è conforme ai requisiti indicati nel certificato sanitario di cui alla lettera c). 2.   Qualora accordi bilaterali tra l’Unione e paesi terzi prevedano condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione, si applicano tali condizioni invece di quelle stabilite nel paragrafo 1.
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