Art. 2
Importazioni di sperma
In vigore dal 1 mar 2012
Importazioni di sperma
1. Gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
proviene da un paese terzo, o parte di un paese terzo, elencato nell’allegato I;
b)
proviene da un centro di raccolta dello sperma figurante nell’elenco conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE;
c)
è accompagnato da un certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario figurante nell’allegato II, parte 1, e compilato conformemente alle note esplicative contenute in tale allegato, parte 2;
d)
è conforme ai requisiti indicati nel certificato sanitario di cui alla lettera c).
2. Qualora accordi bilaterali tra l’Unione e paesi terzi prevedano condizioni specifiche di polizia sanitaria e di certificazione, si applicano tali condizioni invece di quelle stabilite nel paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:137:oj#art-2