Art. 2

In vigore dal 22 feb 2012
1.   La Grecia recupera gli aiuti di Stato di cui all’, paragrafo 1, presso il beneficiario. 2.   Gli importi da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono divenuti disponibili per il beneficiario fino alla data del loro reale recupero. 3.   L’interesse è calcolato su base composta ai sensi del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (25). 4.   La Grecia annulla tutti i pagamenti rimanenti degli aiuti di cui all’, paragrafo 1, a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
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