Art. 1

In vigore dal 22 feb 2012
1.   L’aiuto di Stato concesso dalla Grecia a favore di Enómeni Klostoÿfantourgía AE in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato di funzionamento dell’Unione europea, nel 2007 sotto forma di garanzia statale e nel 2009 sotto forma di rinegoziazione degli obblighi previdenziali in sofferenza, è incompatibile con il mercato interno. 2.   La garanzia statale concessa nel 2010 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:541:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo