Art. 3

Etichettatura

In vigore dal 10 feb 2012
Etichettatura 1.   Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «soia». 2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti, di cui all’, lettere b) e c), e sui documenti che li accompagnano.
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Etichettatura (Art. 3 Decisione (UE) 2012/82) — Testo vigente | Portale Normativo