Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 10 feb 2012
Autorizzazione Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti o ottenuti; b) mangimi contenenti soia MON-Ø4Ø32-6 o da essa costituiti o ottenuti; c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti soia Ø4Ø32-6 o da essa costituiti, per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, a eccezione della coltivazione.
Storico versioni

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eli:dec_impl:2012:82:oj#art-2

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