Art. 5

Modifiche successive al piano nazionale transitorio

In vigore dal 10 feb 2012
Modifiche successive al piano nazionale transitorio 1.   Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consenta di individuare le eventuali modifiche apportate agli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio che possono incidere sui massimali di emissione applicabili. 2.   Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche successive apportate al piano che incidono sui massimali di emissione applicabili, in conformità della parte 4 dell'allegato della presente decisione.
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Modifiche successive al piano nazionale transitorio (Art. 5 Decisione (UE) 2012/115) — Testo vigente | Portale Normativo