Art. 4
Attuazione del piano nazionale transitorio
In vigore dal 10 feb 2012
Attuazione del piano nazionale transitorio
In conformità dell'articolo 32, paragrafo 5, secondo e terzo comma, della direttiva 2010/75/UE, uno Stato membro può attuare il proprio piano nazionale transitorio soltanto dopo che è stato approvato della Commissione.
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