Art. 2

Contributo finanziario dell’Unione alla Lituania

In vigore dal 7 feb 2012
Contributo finanziario dell’Unione alla Lituania 1.   La Lituania può beneficiare di un contributo dell’Unione volto a finanziare i costi sostenuti nel 2011 da tale Stato membro per l’adozione di misure di lotta contro la peste suina classica a norma dell’, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE. 2.   L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
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Contributo finanziario dell’Unione alla Lituania (Art. 2 Decisione (UE) 2012/72) — Testo vigente | Portale Normativo