Art. 2
Contributo finanziario dell’Unione alla Lituania
In vigore dal 7 feb 2012
Contributo finanziario dell’Unione alla Lituania
1. La Lituania può beneficiare di un contributo dell’Unione volto a finanziare i costi sostenuti nel 2011 da tale Stato membro per l’adozione di misure di lotta contro la peste suina classica a norma dell’, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE.
2. L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
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