Art. 1
In vigore dal 3 feb 2012
1) La decisione 2007/305/CE è così modificata:
a)
all’, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 1o gennaio 2014, il notificante presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione delle misure stabilite nell’allegato.»;
b)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2016 alle seguenti condizioni:
a)
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e
b)
in una percentuale non superiore allo 0,1 %.»;
2) la decisione 2007/306/CE è così modificata:
a)
all’, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Entro il 1o gennaio 2014, il notificante presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione delle misure stabilite nell’allegato.»;
b)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2016 alle seguenti condizioni:
a)
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e
b)
in una percentuale non superiore allo 0,1 %.»;
3) l’ della decisione 2007/307/CE è sostituito dal seguente:
«
1. Il notificante provvede all’attuazione di un programma interno volto ad evitare la presenza di colza ACS-BNØØ7-1 nella coltura e nella produzione di sementi e presenta alla Commissione una relazione sull’andamento di tale attuazione entro il 1o gennaio 2014.
3)2. La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2016 alle seguenti condizioni:
a)
purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e
b)
in una percentuale non superiore allo 0,1 %.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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