Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 feb 2012
1)   La decisione 2007/305/CE è così modificata: a) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 1o gennaio 2014, il notificante presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione delle misure stabilite nell’allegato.»; b) l’ è sostituito dal seguente: « La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2016 alle seguenti condizioni: a) purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e b) in una percentuale non superiore allo 0,1 %.»; 2)   la decisione 2007/306/CE è così modificata: a) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Entro il 1o gennaio 2014, il notificante presenta alla Commissione una relazione sull’applicazione delle misure stabilite nell’allegato.»; b) l’ è sostituito dal seguente: « La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e dalla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2016 alle seguenti condizioni: a) purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e b) in una percentuale non superiore allo 0,1 %.»; 3)   l’ della decisione 2007/307/CE è sostituito dal seguente: « 1.   Il notificante provvede all’attuazione di un programma interno volto ad evitare la presenza di colza ACS-BNØØ7-1 nella coltura e nella produzione di sementi e presenta alla Commissione una relazione sull’andamento di tale attuazione entro il 1o gennaio 2014. 3)2.   La presenza di materiali che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da colza ACS-BNØØ7-1 in alimenti e mangimi notificati a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 è tollerata fino al 31 dicembre 2016 alle seguenti condizioni: a) purché sia accidentale o tecnicamente inevitabile; e b) in una percentuale non superiore allo 0,1 %.»
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