Art. 7
In vigore dal 25 gen 2012
Le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE sono abrogate. Le disposizioni in esse contenute continuano tuttavia ad applicarsi alla manutenzione dei progetti autorizzati in conformità alle STI ad esse allegate; esse continuano inoltre ad applicarsi ai progetti relativi a sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati che sono in fase avanzata di sviluppo o che costituiscono l’oggetto di un contratto in corso di esecuzione alla data di notifica della presente decisione, salvo che il richiedente chieda di applicare la presente decisione.
Storico versioni
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