Art. 3
In vigore dal 25 gen 2012
Con riferimento ai sistemi di classe B e alle questioni identificate come punti in sospeso nell’appendice G della STI adottata con la presente decisione, ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, entro sei mesi dalla notifica della presente decisione:
a)
l’elenco delle norme tecniche applicabili;
b)
le procedure di valutazione della conformità e di verifica da utilizzare per garantire l’effettiva applicazione delle norme tecniche applicabili;
c)
gli organismi da esso designati per l’esecuzione di tali procedure di valutazione della conformità e di verifica.
Se tali elementi sono già stati notificati nel quadro delle decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE, quest’obbligo si considera assolto.
Storico versioni
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Proeli:dec:2012:88(1):oj#art-3