Art. 3

In vigore dal 25 gen 2012
Con riferimento ai sistemi di classe B e alle questioni identificate come punti in sospeso nell’appendice G della STI adottata con la presente decisione, ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, entro sei mesi dalla notifica della presente decisione: a) l’elenco delle norme tecniche applicabili; b) le procedure di valutazione della conformità e di verifica da utilizzare per garantire l’effettiva applicazione delle norme tecniche applicabili; c) gli organismi da esso designati per l’esecuzione di tali procedure di valutazione della conformità e di verifica. Se tali elementi sono già stati notificati nel quadro delle decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE, quest’obbligo si considera assolto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:88(1):oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Decisione (UE) 2012/88 — Testo vigente | Portale Normativo