Art. 6

In vigore dal 25 gen 2012
1.   Entro due mesi dalla pubblicazione della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro della misura di cui all’ e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di essi; b) l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione; d) la documentazione attestante che è stato ingiunto ai beneficiari di restituire gli aiuti. 2.   La Grecia tiene informata la Commissione dell’iter delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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