Art. 4
In vigore dal 25 gen 2012
1. La Grecia procede presso i beneficiari al recupero dell’aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all’.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono divenute disponibili per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati, in conformità alle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (16), secondo il regime dell’interesse composto.
4. La Grecia annulla tutti i pagamenti in sospeso a titolo del regime di aiuti di cui all’ a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
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