Art. 1

In vigore dal 24 gen 2012
1.   La Svezia è autorizzata ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi nei comuni elencati nell’allegato. La riduzione dell’aliquota nazionale normale di tassazione dell’elettricità non deve eccedere l’importo necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non deve superare 96 SEK/MWh. 2.   Le aliquote ridotte rispettano gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 10.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:47:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo