Art. 1
In vigore dal 24 gen 2012
1. La Svezia è autorizzata ad applicare un’aliquota di tassazione ridotta sull’elettricità consumata da nuclei familiari e da società del settore dei servizi nei comuni elencati nell’allegato.
La riduzione dell’aliquota nazionale normale di tassazione dell’elettricità non deve eccedere l’importo necessario a compensare le spese supplementari di riscaldamento sostenute a causa della situazione geografica del nord della Svezia rispetto al resto del paese e non deve superare 96 SEK/MWh.
2. Le aliquote ridotte rispettano gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 10.
Storico versioni
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