Art. 3

Etichettatura

In vigore dal 22 dic 2011
Etichettatura 1.   Ai fini delle disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco». 2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti a partire da granturco SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9 di cui all’, lettere b) e c), e nei documenti che li accompagnano.
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Etichettatura (Art. 3 Decisione (UE) 2011/894) — Testo vigente | Portale Normativo