Art. 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
In vigore dal 22 dic 2011
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) Bt11xMIR604xGA21, di cui al punto b) dell’allegato della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9.
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