Art. 3

In vigore dal 20 dic 2011
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa comunica segnatamente alla Commissione informazioni concernenti: a) lo stato di avanzamento delle modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’; b) gli importi definitivi di compensazioni e contributi per l’anno 2011 e di quelli previsti, se del caso, per il 2012, relativi, in particolare, al saldo eventuale degli importi capitalizzati del contributo straordinario; c) gli importi del contributo spettante al datore di lavoro con carattere liberatorio calcolati secondo le modalità precisate all’ per le scadenze future, in attesa della modifica della legislazione; d) i pagamenti del contributo spettante al datore di lavoro avvenuti dopo che gli importi del contributo straordinario istituito con la legge n. 96-660 del 26 luglio 1996, capitalizzati al tasso di attualizzazione risultante dall’applicazione della comunicazione della Commissione relativa alla modalità di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione applicabile nella fattispecie, hanno cessato di neutralizzare gli effetti della riforma del 1996. 2.   La Repubblica francese informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2012/540 — Testo vigente | Portale Normativo