Art. 2
In vigore dal 20 dic 2011
Il contributo spettante al datore di lavoro con carattere liberatorio, dovuto da France Télécom ai sensi dell’articolo 30, punto c), della legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 relativa all’organizzazione del servizio pubblico della posta e delle telecomunicazioni, viene calcolato e prelevato in modo da allineare i livelli di tutti gli oneri sociali e fiscali obbligatori gravanti sui salari di France Télécom a quelli delle altre imprese del settore delle telecomunicazioni assoggettate al diritto comune della previdenza sociale.
Per soddisfare tale condizione, entro i sette mesi successivi alla notifica della presente decisione, la Francia:
a)
modifica l’articolo 30 della legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 relativa all’organizzazione del servizio pubblico delle poste e telecomunicazioni e i testi regolamentari o altri adottati per la sua applicazione in modo che la base di calcolo e il prelievo del contributo spettante al datore con carattere liberatorio, dovuto da France Télécom, non siano limitati ai soli rischi comuni ai dipendenti di diritto comune e ai funzionari statali, ma includano anche i rischi non comuni;
b)
preleva da France Télécom, a partire dalla data in cui gli importi del contributo straordinario istituito con la legge n. 96-660 del 26 luglio 1996, capitalizzati al tasso di attualizzazione risultante dall’applicazione della comunicazione della Commissione relativa alla modalità di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione applicabile nella fattispecie, corrispondano all’importo dei contributi ed oneri che France Télécom avrebbe continuato a pagare ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 90-568 del 2 luglio 1990 nella sua redazione iniziale, un contributo aziendale con carattere liberatorio calcolato secondo le modalità precisate al punto a), che copra i rischi comuni e non comuni ai dipendenti di diritto privato e ai funzionari dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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