Art. 9
Relazioni
In vigore dal 20 dic 2011
Relazioni
Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente decisione. Tali relazioni forniscono una descrizione dettagliata dell’applicazione della decisione alle differenti categorie di servizi di cui all’, paragrafo 1, e in particolare:
a)
una descrizione dell’applicazione della presente decisione e delle sue disposizioni ai servizi che rientrano nel suo campo di applicazione, comprese le attività interne;
b)
l’indicazione dell’importo totale degli aiuti concessi in forza della presente decisione, ripartito per settore economico di appartenenza dei beneficiari;
c)
l’indicazione se, per un particolare tipo di servizio, l’applicazione della presente decisione ha occasionato difficoltà o denunce di terzi;
e
d)
ogni altra informazione richiesta dalla Commissione in merito all’applicazione della presente decisione, che verrà indicata in tempo utile prima del termine per la trasmissione della relazione.
La prima relazione deve essere trasmessa entro il 30 giugno 2014.
Storico versioni
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